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Agibilità o abitabilità: che differenza c’è
Ultimo aggiornamento:
«Agibilità o abitabilità?» è una domanda-trappola: sembra chiedere una differenza, ma la risposta giusta è che quella differenza, oggi, non esiste più. Vediamo perché, e cosa attesta davvero questo documento.
Risposta breve
In passato l’abitabilità riguardava gli immobili residenziali e l’agibilità gli altri usi. Oggi la distinzione è superata: c’è un unico concetto di agibilità, attestato dall’interessato con la SCA (segnalazione certificata di agibilità), non più con un certificato rilasciato dal Comune.
La distinzione storica
Per anni si sono usate due parole diverse: abitabilità per le case, agibilità per negozi, uffici, capannoni e simili. Nella sostanza attestavano la stessa cosa, cioè che l’immobile poteva essere usato in sicurezza. Da qui la confusione che ancora oggi porta a trattarle come due certificati distinti.
Oggi: un unico concetto, attestato con la SCA
Con il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001, art. 24), poi modificato dal D.Lgs. 222/2016, il vecchio certificato rilasciato dal Comune è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità: è l’interessato, con l’asseverazione di un tecnico, a dichiarare che l’immobile ha i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità dell’opera al progetto.
Perché lo chiedono all’esame
Perché mette alla prova se hai seguito l’evoluzione della norma o se ti sei fermato ai vecchi manuali. La risposta da dare è netta: una sola agibilità, attestata con la SCA. Approfondisci nella normativa immobiliare e allenati con i quiz.
Domande frequenti
Storicamente l’abitabilità riguardava gli immobili residenziali e l’agibilità gli altri usi. Oggi la distinzione è superata: si parla di un unico concetto di agibilità, attestato dall’interessato con la SCA (segnalazione certificata di agibilità).
È la segnalazione certificata di agibilità: una dichiarazione, corredata dall’asseverazione di un tecnico, con cui l’interessato attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità dell’immobile. Ha sostituito il vecchio certificato rilasciato dal Comune.
Non è più il Comune a «rilasciare» un certificato: è l’interessato a presentare la SCA con l’asseverazione del tecnico. Il quadro è quello del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001, art. 24), modificato dal D.Lgs. 222/2016.
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